Agevolazioni Fiscali per i Donatori

Tutte le donazioni a favore di Resilienza Italia ONLUS sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti indicati dalla legge.

Possono godere delle agevolazioni le donazioni effettuate attraverso bonifici bancari, carte di credito e carte prepagate, versamenti in conto corrente postale, assegni circolari o bancari recanti la clausola “non trasferibile” e intestati a Resilienza Italia ONLUS.

Resilienza Italia ONLUS  è una Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi del d.lgs. n. 460/97, iscritta all'Anagrafe Nazionale delle ONLUS al n° 57906.

BENEFICI FISCALI PER LE PERSONE FISICHE
Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche in favore di Resilienza Italia ONLUS sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo. La parte eccedente può essere dedotta negli anni successivi non oltre il quarto (rif: art. 83 D.Lgs. 117/2017 secondo comma).

La deducibilità delle donazioni effettuate nel periodo intercorrente tra il 3 agosto 2017, a seguito dell’entrata in vigore del c.d. “Codice del terzo settore”, e il 31 dicembre 2017 è stata confermata dall’art. 5-sexies, D.L. 148/2017, che ha esteso gli effetti della Legge n. 80/2005 (conosciuta come “più dai meno versi”) sino al 31 dicembre 2017.

In alternativa

Le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 € a favore di Resilienza Italia ONLUS consentono una detrazione dell’imposta lorda pari al 30% della donazione effettuata (rif: art. 83 D.Lgs. 117/2017 primo comma).

BENEFICI FISCALI PER LE IMPRESE

Le aziende che necessitano di ricevuta possono richiederla a info@resilienzaitalia.org indicando i dati dell’azienda, comprensivi di partita IVA ed allegando la scansione della contabile del bonifico.

Le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti all’imposta sulle società (I.Re.S.) in favore di Resilienza Italia ONLUS sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo. La parte eccedente può essere dedotta negli esercizi successivi non oltre il quarto. (rif. art. 83 D.Lgs. 117/2017 secondo comma).

La deducibilità delle donazioni effettuate nel periodo intercorrente tra il 3 agosto 2017, a seguito dell’entrata in vigore del c.d. “Codice del terzo settore”, e il 31 dicembre 2017 è stata confermata dall’art. 5-sexies, D.L. 148/2017, che ha esteso gli effetti della Legge n. 80/2005 (conosciuta come “più dai meno versi”) sino al 31 dicembre 2017.

In alternativa

Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite (anche) delle organizzazioni non governative (non vi sono limiti massimi di deducibilità) (rif. art. 27, legge 133/99 e d.p.c.m. 20/06/2000).

EROGAZIONI IN NATURA

Prima categoria: beni alimentari e prodotti farmaceutici (Art. 13 d.Lgs. 460 comma 2)

Donati da coloro che li producono e commerciano;
In alternativa alla eliminazione dal circuito commerciale (difetti di confezionamento, prossimità alla scadenza).
Sono deducibili senza limiti ai fini delle imposte dirette (sono considerati destinazione non estranea all’esercizio dell’impresa, quindi il costo per il loro acquisto o la loro produzione è interamente deducibile).

Non realizzano alcun problema ai fini dell’IVA in quanto sono considerati distrutti ai fini della normativa IVA.

Modalità operative:

Ddt compilato regolarmente a cura del cedente;
Dichiarazione trimestrale di utilizzo rilasciata dal beneficiario;
Comunicazione mensile (sopra 15 mila euro per ciascuna cessione) (**).
(*) è in previsione un decreto ministeriale che ampli le categorie di beni agevolati oltre ai prodotti alimentari e farmaceutici.

(**) non è ancora stato emesso il decreto ministeriale che stabilisce la forma telematica della comunicazione.

Seconda categoria: beni di altro genere (Art. 13 d.lgs. 460 comma 3)

Donati da coloro che li producono o commerciano;
Presentano imperfezioni, o difetti che non ne consentono la normale commercializzazione.
Sono deducibili ai fini delle imposte dirette sino al valore del 5% del reddito di impresa dichiarato (sono considerati destinazione non estranea all’esercizio dell’impresa, quindi il costo per il loro acquisto o la loro produzione è interamente deducibile).

Non realizzano alcun problema ai fini dell’IVA in quanto sono considerati distrutti ai fini della normativa IVA.

Modalità operative:

Ddt compilato regolarmente a cura del cedente;
Dichiarazione trimestrale di utilizzo rilasciata dal beneficiario;
Comunicazione mensile (sopra 15 mila euro per ciascuna cessione)(*).
(*) non è ancora stato emesso il decreto ministeriale che stabilisce la forma telematica della comunicazione.

Utilizzo di prestazioni dei propri dipendenti – art. 100 lettera i) d.p.r. 917/86

Le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.

 Per ulteriori informazioni puoi contattarci via email agli indirizzi info@resilienzaitalia.org